Art. 5.
(Informazione ai cittadini).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole

 

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scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.